Egregi Senatori,
vi segnalo l'imminente arrivo in Aula del disegno di legge "sicurezza" (A.S. 733).
Il testo, che gia' nella versione presentata dal Governo prevedeva diverse modifiche peggiorative della condizione giuridica dello straniero (e del cittadino dell'Unione europea), e' stato emendato in senso restrittivo dalle Commissioni riunite I e II.
Di seguito, riporto i contenuti piu' preoccupanti del DDL (versione originale) e degli emendamenti approvati dalla Commissione. Evidenzio in grassetto gli aspetti che ritengo piu' gravi (la selezione e' ardua!). In fondo, espongo in una nota i motivi per i quali due delle disposizioni approvate (apparentemente innocue) risultano in contrasto con la Costituzione.
Osservo come, a fronte di un fenomeno complesso come l'immigrazione, Governo e maggioranza ritengano di dover intervenire solo con misure restrittive, nulla prevedendo per rendere piu' agevole la vita dei milioni di immigrati che contribuiscono, oltre che al proprio benessere, a quello di tutti noi.
Confido che vi sia un sensibile impegno da parte Vostra per evitare che la vita degli stranieri, gia' non facile, venga ulteriormente e ingiustamente appesantita.
Per parte mia, vorrei evitare di dovermi vergognare, negli anni che verranno, del paese in cui vivo.
Resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.
Cordiali saluti
sergio briguglio
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TESTO ORIGINALE DEL DDL:
- La convalida del trattenimento in centro di identificazione ed espulsione comporta la permanenza nel centro per sessanta giorni (oggi: trenta giorni). In presenza di difficolta' relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni (oggi: ulteriori trenta giorni). Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi (oggi: durata massima del trattenimento pari a sessanta giorni).
- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata.
- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. (Vedi Nota, in fondo)
- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare (oggi: "acquista") la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi) nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli), oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio (un anno e mezzo, in presenza di figli nati dai coniugi), qualora risieda all'estero (oggi: tre anni, a prescindere dalla presenza di figli). La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza (oggi: al momento della presentazione dell'istanza).
EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE I e II:
- Si impedisce la celebrazione del matrimonio in Italia da parte dello straniero che non possa dimostrare la regolarita' del proprio soggiorno.
- Si sanziona con un'ammenda l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero. L'esecuzione dell'espulsione comporta una sentenza di non luogo a procedere. La presentazione di una domanda di protezione internazionale sospende il procedimento, che riprende in caso di diniego della protezione.
- Si subordina anche l'accogliemnto della richiesta di variazione anagrafica (di italiani, comunitari o stranieri) alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui la persona intende fissare la residenza. (Vedi Nota, in fondo)
- Il familiare di titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo puo' ottenere analogo permesso solo dopo cinque anni di soggiorno legale in Italia.
- Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' condizionato al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana.
- In caso di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro cinque giorni, si consente di iterare il provvedimento (cosa non ammessa, oggi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Cassazione).
- Si preclude il rilascio di un permesso per lavoro o per studio al minore non accompagnato che non soddisfi le condizioni di soggiorno pregresso di durata non inferiore a tre anni e di partecipazioen a un progetto di integrazione di durata non inferiore a due anni.
- Si introduce una tassa di 200 euro per ogni richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
- Si rende obbligatoria l'esibizione del permesso di soggiorno ai fini dei provvedimenti relativi agli atti di stato civile.
- Si sopprime la possibilita' di chiedere direttamente il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in caso di inerzia dello Sportello unico.
- Si sanziona amministrativamente la mancata esibizione da parte dello straniero, senza giustificato motivo, dei documenti di identita' e del titolo di soggiorno.
- Si preclude la possibilita' di tutelare il diritto all'unita' familiare del minore che sia figlio di una seconda moglie nell'ambito di una famiglia poligamica (oggi la madre del minore ha la possibilita' di fare ingresso per ricongiungimento in quanto madre, non in quanto coniuge).
- Si riducono i tempi previsti per la cancellazione dell'iscrizione anagrafica in caso di ireperibilita' accertata o di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale in fase di rinnovo del permesso.
- Si istituisce una sorta di patente di integrazione a punti. All'esaurimento del credito segue l'espulsione.
NOTA IMPORTANTE:
Le disposizioni relative alla verifica, ai fini di iscrizione e variazione anagrafica, dell'idoneita' sanitaria dell'immobile nel quale si intende fissare la dimora si applicherebbero a tutti, cittadini italiani e comunitari compresi.
Proprio questo fatto rende dubbia la legittimita' costituzionale delle stesse disposizioni.
Per quanto riguarda il cittadino italiano, infatti, impedisce l'iscrizione anagrafica (e, quindi, la certificazione della residenza) a coloro che sono senza fissa dimora o di un alloggio idoneo. In tal modo, si limita la liberta' di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 dela Costituzione.
Per quanto riguarda il cittadino comunitario, condizionando l'iscrizione anagrafica alla disponibilita' di un alloggio idoneo, renderebbe illegittimo identificare (come il D. Lgs. 30/2007 fa all'art. 9, co. 2) l'iscrizione presso le autorita' competenti di cui all'art. 8 Direttiva 38/2004 con l'iscrizione anagrafica. Infatti, art. 8, co. 3 Direttiva 38/2004 recita (il grassetto e' mio):
"3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività
autonoma esercitata, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte, - cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse."
L'esplicito divieto di imposizione di ulteriori requisiti esclude che l'iscrizione presso le autorita' competenti possa essere condizionata a verifiche sulla disponibilita' di alloggio o sulla qualita' di questo.
Il combinato disposto della disposizione contenuta nel DDL e dell'art. 9, co. 2 D. Lgs. 30/2007 si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario, violando cosi' l'art. 117 della Costituzione.
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